
Guida operativaPari valoreD.Lgs. 96/2026
Distinzione tra “Stesso Lavoro” e “Lavoro di Pari Valore”: procedura operativa per il D.Lgs. 96/2026 e la Direttiva UE 2023/970 (procedura gratuita in PDF)
Stesso lavoro o lavoro di pari valore? Definizioni, criteri, esempi CCNL e tabella di confronto secondo l’art. 4 del D.Lgs. 96/2026. Con procedura in PDF.
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Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, entrato in vigore il 7 giugno 2026 in attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, ha ridefinito le regole della gestione retributiva aziendale in Italia. L’obiettivo cardine della norma non si limita a promuovere astrattamente l’equità, ma introduce una strumentazione vincolante per rafforzare l’applicazione effettiva della parità retributiva tra uomini e donne. Il perno interpretativo e operativo dell’intera riforma risiede nell’Articolo 4 del decreto, e risponde a questa domanda: Come si distingue il lavoro di pari valore dallo stesso lavoro? Il confronto non riguarda soltanto chi svolge le stesse mansioni: può riguardare anche lavoratori con compiti differenti, quando tali compiti hanno un valore complessivo equivalente.
Distinzione tra “stesso lavoro” e “lavoro di pari valore”
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, attuativo della Direttiva (UE) 2023/970, rafforza il principio di parità retributiva tra uomini e donne. La verifica non riguarda soltanto chi svolge mansioni identiche, ma anche chi svolge attività differenti che presentano un valore professionale equivalente.
Si parla di stesso lavoro quando i lavoratori:
- svolgono mansioni identiche o sostanzialmente coincidenti; oppure
- svolgono mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento previsti dal CCNL applicato;
- operano, quindi, all’interno dello stesso livello classificatorio contrattuale.
In questo caso il confronto è diretto, perché le mansioni appartengono allo stesso ambito professionale o allo stesso livello contrattuale.
Esempio. Nel CCNL Metalmeccanica Industria, un addetto al controllo di gestione e un addetto alla tesoreria possono essere considerati appartenenti allo stesso lavoro se entrambi sono inquadrati nella categoria impiegatizia e nel livello C3 previsto dal contratto collettivo, purché le mansioni effettivamente svolte siano riconducibili a quel livello.
La circostanza che due lavoratori abbiano titoli professionali diversi o operino in uffici differenti non esclude necessariamente la nozione di stesso lavoro, se le mansioni sono ricondotte allo stesso livello e alla stessa categoria legale.
Si parla di lavoro di pari valore quando:
- le mansioni sono diverse;
- le attività non sono identiche né necessariamente appartenenti alla stessa famiglia professionale;
- tuttavia, il valore complessivo della prestazione è comparabile sulla base di criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.
La valutazione deve considerare, in particolare:
- competenze richieste;
- impegno fisico, mentale o organizzativo;
- responsabilità attribuite;
- condizioni di lavoro;
- eventuali ulteriori fattori pertinenti alla posizione.
Pertanto, il lavoro di pari valore non coincide necessariamente con una medesima mansione o con il medesimo titolo professionale. È il peso professionale complessivo della posizione a essere comparato.
| Posizioni diverse | Ragione della possibile comparazione |
|---|---|
| Addetto amministrativo e addetto commerciale interno | Competenze tecniche, autonomia e responsabilità comparabili |
| Supervisore di magazzino e responsabile del servizio clienti | Analogo livello di problem solving e responsabilità organizzativa |
| Capo reparto produzione e responsabile HR | Responsabilità gestionali e coordinamento di personale |
| Addetto mensa e addetto alla manutenzione del verde | Attività differenti, ma valutabili in relazione a competenze, impegno e condizioni di lavoro |
Gli esempi non comportano un’automatica equivalenza retributiva: indicano posizioni che devono essere analizzate secondo criteri comuni e documentati.
Criteri di valutazione nella trasparenza retributiva
La valutazione deve concentrarsi sul contenuto effettivo del lavoro, non sul solo titolo della posizione o sulla denominazione formale della mansione.
I principali elementi di confronto sono:
| Criterio | Che cosa si valuta |
|---|---|
| Competenze | Conoscenze tecniche, capacità professionali, istruzione e formazione richieste |
| Responsabilità | Autonomia, responsabilità su persone, risorse, risultati o sicurezza |
| Natura dei compiti | Complessità, varietà e importanza delle attività |
| Condizioni di lavoro | Rischi, ambiente, orari, turni e altre condizioni specifiche |
| Altri fattori pertinenti | Elementi oggettivamente collegati alla posizione |
Questi criteri devono essere applicati in modo coerente e trasparente, facendo riferimento, ove previsto, ai livelli di inquadramento e alle declaratorie del CCNL applicabile o del settore di riferimento.
Esempi applicativi
Due lavoratori hanno il titolo formale di “coordinatore”, ma uno gestisce un gruppo numeroso, prende decisioni tecniche complesse ed è responsabile di rischi operativi rilevanti, mentre l’altro svolge prevalentemente attività esecutive. Il titolo identico non basta a dimostrare la pari equivalenza: occorre esaminare le mansioni concrete.
In sintesi
La distinzione può essere così riassunta:
- stesso lavoro = mansioni identiche o sostanzialmente analoghe;
- lavoro di pari valore = mansioni diverse, valutate come equivalenti nel loro complesso sulla base di criteri oggettivi.
La comparabilità non implica necessariamente una retribuzione nominalmente identica in ogni elemento, poiché possono esistere differenze giustificate da anzianità, premi, responsabilità o altri fattori legittimi. Tuttavia, tali differenze devono essere fondate su ragioni oggettive e non discriminatorie.
La differenza essenziale
| Elemento | Stesso lavoro | Lavoro di pari valore |
|---|---|---|
| Mansioni | Identiche o sostanzialmente coincidenti | Diverse |
| Confronto | Diretto | Basato sul valore professionale |
| Riferimento principale | Livello e categoria legale del CCNL | Criteri oggettivi di comparazione |
| Necessità di una valutazione analitica | Limitata, se l’identità è evidente | Necessaria |
| Esempio | Addetto tesoreria e addetto controllo di gestione entrambi C3 | Addetto controllo di gestione e saldatore specializzato entrambi C3 |
Nel caso del CCNL Metalmeccanica Industria, ad esempio, un addetto al controllo di gestione e un saldatore specializzato, entrambi inquadrati al livello C3, possono rappresentare un caso di lavoro di pari valore, anche se appartengono a categorie professionali diverse. Al contrario, un addetto al controllo di gestione C3 e un addetto qualificato ai laminatoi C1 non sono automaticamente comparabili come lavori di pari valore, poiché appartengono a livelli contrattuali diversi.
Queste informazioni hanno carattere generale e informativo e non sostituiscono una consulenza legale né l’analisi del CCNL e della situazione concreta da parte di un professionista.
Domande frequenti
FAQ
Che cosa si intende per “stesso lavoro”?
+
Mansioni identiche o sostanzialmente coincidenti, oppure riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento previsti dal CCNL applicato. In questo caso il confronto tra le retribuzioni è diretto. Titoli professionali diversi o uffici differenti non escludono lo stesso lavoro, se le mansioni sono ricondotte allo stesso livello e alla stessa categoria legale.
Che cosa si intende per “lavoro di pari valore”?
+
Mansioni diverse, non necessariamente della stessa famiglia professionale, il cui valore complessivo è comparabile sulla base di criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere: competenze richieste, impegno, responsabilità attribuite, condizioni di lavoro e altri fattori pertinenti alla posizione. Non si confronta la mansione o il titolo, ma il peso professionale complessivo della posizione.
Due ruoli con livelli CCNL diversi sono comparabili come lavoro di pari valore?
+
Non automaticamente. Nel CCNL Metalmeccanica Industria un addetto al controllo di gestione C3 e un addetto ai laminatoi C1 appartengono a livelli contrattuali diversi, mentre un addetto al controllo di gestione e un saldatore specializzato, entrambi C3, possono rappresentare un caso di lavoro di pari valore pur appartenendo a categorie professionali diverse. Il titolo identico non basta: occorre esaminare le mansioni concrete.
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