Trasparenza retributiva·La fase preassuntiva · Art. 5 D.Lgs 96/2026
Trasparenza prima dell’assunzione: i tre obblighi dell’art. 5
Retribuzione dichiarata prima del colloquio, mai domande sulla storia salariale, selezione neutra rispetto al genere: cosa impone l’art. 5 a ogni datore di lavoro, senza soglie dimensionali.
Dal 7 giugno 2026 la trasparenza retributiva inizia prima del contratto. L’art. 5 del D.Lgs 96/2026 impone tre obblighi a ogni datore di lavoro, pubblico e privato: comunicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia già negli annunci di lavoro, non chiedere mai la retribuzione attuale o passata di chi si candida, condurre la selezione con criteri neutri rispetto al genere. Non esistono soglie dimensionali: gli obblighi valgono anche per la più piccola impresa.
I · Il quadro
da dove nasce la disciplinaL’art. 5 della Direttiva (UE) 2023/970 disciplina gli obblighi informativi della fase che precede l’instaurazione del rapporto di lavoro e attribuisce a chi si candida diritti specifici sulla determinazione della retribuzione iniziale. La finalità non è solo informativa ma sostanziale: impedire che i divari retributivi si formino già al momento dell’accesso all’occupazione e garantire che l’offerta economica poggi su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere. Le informazioni vanno fornite «in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione». L’Italia ha recepito la disciplina con l’art. 5 del D.Lgs 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026.
- 01Informazione retributiva preventiva. Retribuzione iniziale o fascia, criteri oggettivi e neutri, pertinenti disposizioni del CCNL applicato: tutto conoscibile prima che la trattativa entri nel vivo.
- 02Divieto di indagine sulla storia salariale. Nessuna domanda sulle retribuzioni attuali o passate del candidato, nemmeno per via indiretta tramite chi cura la selezione.
- 03Neutralità della procedura. Avvisi, bandi, titoli professionali e processi di selezione redatti e condotti secondo criteri neutri rispetto al genere.
II · L’informazione preventiva
il primo obbligoAi candidati vanno fornite «indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione». Attraverso il rinvio al contratto collettivo la persona che si candida può conoscere:
- il CCNL applicato dal datore di lavoro;
- il sistema di classificazione professionale utilizzato;
- il livello di inquadramento associato alla posizione;
- il trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva.
Non serve un importo puntuale. La fascia retributiva è ammessa, purché riferita alla posizione e costruita su criteri oggettivi. Quello che non è ammesso è il silenzio economico.
La disciplina nazionale individua anche la sede dell’adempimento: le informazioni sono fornite «negli avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunità di lavoro». L’obbligo investe quindi tutti gli strumenti con cui l’azienda rende nota la ricerca di personale: avvisi di selezione, bandi, annunci di lavoro, procedure di recruiting gestite direttamente o affidate a soggetti esterni incaricati della selezione.
III · Il divieto sulla storia salariale
il secondo obbligo«Ai candidati ad un impiego non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro». Il divieto copre il rapporto in essere, i rapporti cessati e ogni informazione idonea a ricostruire il trattamento economico percepito. Le stesse informazioni non possono essere acquisite neanche indirettamente, tramite i soggetti incaricati della selezione: società di ricerca del personale, head hunter, agenzie di recruiting, intermediari del mercato del lavoro. L’esternalizzazione del processo non esonera il datore di lavoro dal rispetto della disciplina.
Lettura sostanziale. La prassi (Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 5 giugno 2026, n. 3) legge il divieto in senso sostanziale e non formale: rileva qualsiasi modalità che consenta di ricostruire la storia retributiva, non solo la domanda diretta.
Restano legittimamente acquisibili le informazioni professionali: il percorso, le esperienze lavorative maturate, le competenze possedute, le responsabilità esercitate, le mansioni svolte, il livello di autonomia. Servono a valutare l’idoneità rispetto alla posizione da ricoprire, mai a ricostruire indirettamente la retribuzione percepita. La distinzione tra informazione professionale e informazione retributiva è il perno applicativo della norma.
IV · La neutralità di genere
il terzo obbligoPer non compromettere il diritto alla parità di retribuzione, avvisi e bandi «sono redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti», e i processi di selezione «sono condotti in modo non discriminatorio». La neutralità investe l’intera procedura di accesso al lavoro: il contenuto degli avvisi, i titoli professionali utilizzati, i criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della selezione, fino alla conclusione del processo di assunzione.
«La retribuzione si dichiara prima del colloquio, non si scopre alla firma.»
La fase preassuntiva non chiede di appiattire le offerte né di rinunciare alla trattativa. Chiede una fascia riferita alla posizione e fondata su criteri oggettivi e neutri, contro offerte costruite sulla storia salariale di chi si candida e prassi retributive non trasparenti.
La vera domanda non è quanto offrire per chiudere la trattativa. È se l’offerta regge anche senza conoscere il passato retributivo della persona.
È il principio che l’art. 5 del D.Lgs 96/2026 traduce in obblighi puntuali, in attuazione dell’art. 5 della Direttiva (UE) 2023/970.
Value Stream
quando comunicare le informazioni retributiveLa sede indicata dalla norma: fascia o retribuzione iniziale e CCNL visibili a chi legge l’avviso.
Ammesso: la persona arriva alla trattativa già informata sugli elementi economici essenziali.
Ammesso, purché la comunicazione avvenga prima della sottoscrizione del contratto.
Fuori tempo: la trasparenza deve precedere la firma. Alla costituzione del rapporto resta l’informativa prevista dal D.Lgs 152/1997.
La fase preassuntiva diventa il primo banco di prova della conformità aziendale: l’annuncio smette di essere solo uno strumento di marketing e diventa un documento informativo, il colloquio esclude la storia salariale, l’offerta deve reggere su criteri dichiarati. Chi arriva alla firma con criteri documentati trasforma un obbligo in credibilità verso chi si candida.
Riferimenti
- Direttiva (UE) 2023/970, art. 5, trasparenza retributiva prima dell’assunzione.
- D.Lgs 7 maggio 2026, n. 96, art. 5, in vigore dal 7 giugno 2026.
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 5 giugno 2026, n. 3.
- D.Lgs 26 maggio 1997, n. 152, art. 1, come modificato dal D.Lgs 27 giugno 2022, n. 104.
Pay Transparency · Progetto editoriale indipendente a cura di Domenico Vecchi · Art. 5, D.Lgs 96/2026
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