Lo schema di Decreto

Lo schema di Decreto

Trasparenza retributiva·La norma · D.Lgs 96/2026

Lo schema di Decreto

I 17 articoli del decreto sulla trasparenza retributiva, mappati uno per uno. Clicchi il box e leggi il testo ufficiale dell’articolo, sempre in un minuto.

In just one minute · Il decreto in sintesi

Il 7 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs 7 maggio 2026, n. 96 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2026), che attua in Italia la Direttiva (UE) 2023/970 sulla parità retributiva tra donne e uomini. Si compone di 17 articoli e si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e a tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i dirigenti. Restano esclusi il lavoro domestico e il lavoro intermittente. Il principio è semplice: la retribuzione smette di essere un dato riservato e diventa un’informazione che il personale ha diritto di conoscere e confrontare su criteri oggettivi.

La mappa del decretoun box per articolo

Il decreto vive di pochi nodi che contano davvero. Ogni box è una scheda a sé: ci clicchi e leggi il testo ufficiale dell’articolo dedicato. Gli articoli di sola cornice (oggetto, definizioni, disposizioni finali, entrata in vigore) sono già riassunti qui sopra.

Art. 2Ambito

A chi si applica il decreto

Tutti i datori pubblici e privati e ogni rapporto subordinato, dirigenti inclusi. Esclusi lavoro domestico e intermittente. Nel recruiting valgono anche i candidati.

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Testo ufficiale · art. 2 D.Lgs 96/2026

1. Il presente decreto si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato, per gli aspetti non disciplinati dal diritto nazionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

2. Il presente decreto si applica ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.

3. Per le finalità di cui all’articolo 5, il presente decreto si applica anche ai candidati a un impiego.

Art. 4Definizioni

Stesso lavoro e lavoro di pari valore

Le definizioni che rendono confrontabili le retribuzioni: mansioni identiche o di pari valore, sulla base del CCNL applicato.

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Testo ufficiale · art. 4 D.Lgs 96/2026

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge assicurano sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. L’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e di trasparenza, ferma restando la dimostrazione dell’esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori.

2. Ai sensi del presente decreto e dell’articolo 28 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si intende:

a) per “stesso lavoro”, la prestazione lavorativa svolta nell’esercizio di mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell’ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, dal CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento;

b) per “lavoro di pari valore”, la prestazione lavorativa diversa svolta nell’esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli di inquadramento stabiliti dal CCNL applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, del CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento.

3. La valutazione del lavoro di pari valore è effettuata sulla base di criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, che tengono conto delle competenze, delle responsabilità e delle condizioni di lavoro nonché di qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

4. I sistemi di classificazione e inquadramento previsti dai CCNL, dalla contrattazione decentrata, dalla contrattazione integrativa, ove consentito, o dalla legge costituiscono lo strumento di riferimento ai fini della comparazione, in quanto conformi ai criteri di cui al comma 3. Sono, altresì, consentiti sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi dal datore di lavoro ai fini della determinazione delle retribuzioni, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, a condizione che gli stessi siano caratterizzati da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere.

5. Ai fini di cui al comma 2, è consentita la comparazione di uno stesso lavoro o di un lavoro di pari valore anche con riferimento a lavoratori che si trovano alle dipendenze di datori di lavoro diversi, qualora le condizioni retributive derivino dalla medesima disposizione di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero derivino da contratti aziendali o regolamenti stabiliti per più organizzazioni o imprese facenti parte di un gruppo societario.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può adottare

entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo per l’attuazione del presente articolo.

Trasparenza retributiva

Art. 5Recruiting

Trasparenza prima dell’assunzione

Fascia retributiva e CCNL nell’annuncio, divieto di chiedere la retribuzione pregressa, linguaggio neutro. Vale anche per APL e headhunter.

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Testo ufficiale · art. 5 D.Lgs 96/2026

1. Ferme restando le informazioni da fornire ai lavoratori successivamente all’assunzione, ai candidati ad un impiego sono fornite indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite negli avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunità di lavoro.

2. Ai candidati a un impiego non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. Le stesse informazioni non possono essere acquisite con altre modalità dai datori di lavoro, neanche indirettamente, per il tramite di soggetti ai quali abbiano affidato la fase di selezione o di assunzione.

3. Per non compromettere il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, le procedure di selezione e assunzione sono condotte in modo non discriminatorio. Gli avvisi e i bandi con cui sono rese note le opportunità di lavoro pubblico e privato sono redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti.

Art. 6Criteri

Criteri di retribuzione e di progressione

I criteri di retribuzione e di carriera devono essere conoscibili. Chi applica un CCNL li assolve col rinvio al contratto. Esonero sulle progressioni sotto i 50 dipendenti.

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Testo ufficiale · art. 6 D.Lgs 96/2026

1. I datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi, elaborati sulla base dell’articolo 4, nonché quelli stabiliti per la progressione economica dei lavoratori.

2. L’informativa resa al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, costituisce modalità ordinaria di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva, in quanto idonea a rendere conoscibili il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e i relativi criteri di determinazione. Per i datori di lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l’obbligo di cui al comma 1 si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale applicato, nonché dagli eventuali accordi aziendali stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. I datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono tenuti a rendere disponibili i criteri per la progressione economica.

Art. 7Subito · Tutte

Diritto di informazione dei lavoratori

La persona chiede i livelli retributivi medi per genere; l’azienda risponde per iscritto entro due mesi. Una volta l’anno.

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Testo ufficiale · art. 7 D.Lgs 96/2026

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parità, su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il diritto di cui al presente comma non può essere esercitato più di una volta all’anno.

2. I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 pubblicando, nella propria rete intranet o nell’area riservata del sito internet aziendale, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere, altresì, estrapolate dai dati pertinenti presentati dai datori di lavoro, anche su base volontaria, e raccolti ai sensi dell’articolo 9. Tali informazioni sono rese disponibili direttamente ai rappresentanti dei lavoratori o agli organismi per la parità, destinatari della rilevazione.

4. I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle modalità per l’esercizio di tale diritto.

5. Qualora le informazioni ricevute siano imprecise o incomplete, i lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti, ulteriori chiarimenti riguardo ai dati forniti. La risposta deve essere motivata.

6. Ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione. Sono vietate le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.

7. Le informazioni diverse da quelle relative alla propria retribuzione o al proprio livello retributivo, ottenute a norma del presente articolo, sono utilizzabili esclusivamente ai fini dell’esercizio del diritto alla parità retributiva e non possono determinare la conoscibilità diretta o indiretta delle condizioni economiche individuali di altri lavoratori.

8. Al fine di evitare l’identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fermi restando gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, per i datori di lavoro che occupano fino a quarantanove dipendenti, le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite con le modalità previste dall’articolo 9, comma 4.

Per rispondere entro i due mesi: modello gratuito di risposta alla richiesta di dati retributivi.

Art. 7, c. 6Subito · Tutte

Clausole di segretezza salariale

Le clausole che vietano di parlare del proprio stipendio sono nulle e prive di effetto già dal 7 giugno. Da rimuovere dai contratti individuali.

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Testo ufficiale · art. 7, comma 6 D.Lgs 96/2026

Ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione. Sono vietate le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.

Art. 9≥ 100 dip · Dal 2027

Comunicazione del divario retributivo

Le aziende dai 100 dipendenti comunicano gli indicatori del divario (lettere a-g) a un organismo pubblico, per fasce e scadenze.

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Testo ufficiale · art. 9 D.Lgs 96/2026

1. I dati oggetto di comunicazione ai fini del presente decreto sono quelli relativi a:

a) il divario retributivo di genere; b) il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili; c) il divario retributivo mediano di genere; d) il divario retributivo mediano di genere nelle componenti

complementari o variabili; e) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di

sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili; f) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di

sesso maschile in ogni quartile retributivo; g) il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie

di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

2. L’esattezza delle informazioni concernenti i dati di cui al comma 1 è confermata dal datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti di lavoro che hanno accesso alle metodologie applicate.

3. Il datore di lavoro che adotta una politica salariale unitaria di gruppo può fornire le informazioni aggregando i dati a livello nazionale, qualora tale modalità consenta una rappresentazione più affidabile dei dati anche al fine di ridurre le distorsioni statistiche e di favorire una gestione accentrata degli adempimenti.

4. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite:

a) le modalità per la raccolta e il trattamento dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il datore di lavoro in relazione ad ogni lavoratore ai fini di cui al comma 1, anche con modalità telematiche e attraverso l’acquisizione delle informazioni in possesso dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e di altri soggetti istituzionali ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l’individuazione dei dati utili ai fini del comma 1 e le relative modalità di acquisizione;

c) le attività di assistenza tecnica ed eventuali iniziative di formazione a sostegno dei datori di lavoro, al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto;

d) le modalità di raccolta ed esposizione dei dati per i datori di lavoro di cui all’articolo 7, comma 8.

5. Tutti i dati di cui al comma 1 sono comunicati all’organismo di monitoraggio previsto dall’articolo 14, il quale provvede alla pubblicazione, limitatamente ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del presente articolo. Questi ultimi possono essere, altresì, resi disponibili pubblicamente dal datore di lavoro, anche attraverso il proprio sito internet.

6. Le informazioni di cui al comma 1, lettera g), sono rese accessibili dal datore di lavoro ai lavoratori e ai loro rappresentanti e sono trasmesse, in caso di richiesta, all’Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti. Su richiesta, sono altresì fornite le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili.

7. I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, l’Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parità hanno diritto di richiedere ai datori di lavoro chiarimenti e ulteriori dettagli in merito ai dati comunicati. I datori di lavoro forniscono una risposta motivata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e pongono rimedio a discriminazioni immotivate.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro con almeno cento dipendenti.

9. Per i datori di lavoro che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra i centocinquanta e i duecentoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni. Per i datori di lavoro che occupano tra i cento e centoquarantanove

dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.

Art. 10≥ 100 dip · Soglia 5%

Valutazione congiunta delle retribuzioni

Se il divario per categoria supera il 5%, non è giustificato e non è corretto entro sei mesi, scatta il tavolo con le rappresentanze sindacali.

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Testo ufficiale · art. 10 D.Lgs 96/2026

1. I datori di lavoro, soggetti all’obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni a norma dell’articolo 9, effettuano, con i rappresentanti dei lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni nel caso in cui si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile pari ad almeno il 5 per cento in una qualsiasi categoria di lavoratori;

b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;

c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.

2. La valutazione congiunta è finalizzata a individuare, correggere e prevenire differenze retributive non giustificate tra lavoratrici e lavoratori e comprende:

a) un’analisi della percentuale delle persone di sesso femminile e di quelle di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;

b) le informazioni sui livelli retributivi medi delle persone di sesso femminile e di quelle di sesso maschile e sulle componenti complementari o variabili, per ciascuna categoria di lavoratori;

c) le eventuali differenze nei livelli retributivi medi tra persone di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;

d) le ragioni di tali differenze nei livelli retributivi medi, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, se del caso, stabilite congiuntamente dai rappresentanti dei lavoratori e dal datore di lavoro;

e) la percentuale di persone di sesso femminile e di quelle di sesso maschile che hanno beneficiato di un miglioramento delle retribuzioni in seguito al loro rientro dal congedo di maternità o di paternità, dal congedo parentale o dal congedo per i prestatori di assistenza, se tale miglioramento si è verificato nella categoria di lavoratori pertinente durante il periodo in cui è stato fruito il congedo;

f) le misure volte ad affrontare le differenze di retribuzione che risultino non motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;

g) una valutazione dell’efficacia delle misure derivanti da precedenti valutazioni congiunte delle retribuzioni.

3. Il datore di lavoro mette gli esiti della valutazione congiunta a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, li comunica all’organismo di monitoraggio a norma dell’articolo 14 nonché all’Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti, in caso di loro richiesta.

4. Il datore di lavoro adotta, entro un termine ragionevole e in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, le misure emerse come necessarie per rimuovere le differenze retributive non giustificate. L’Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parità territorialmente competenti, in caso di mancato accordo in sede aziendale, possono essere invitati a prendere parte alla procedura di attuazione di dette misure.

5. L’attuazione delle misure comprende un’analisi dei sistemi di valutazione e classificazione professionali neutri sotto il profilo del genere vigenti nell’organizzazione o l’istituzione di tali sistemi, al fine di garantire l’esclusione di qualsiasi discriminazione retributiva diretta o indiretta fondata sul sesso.

Artt. 12-13Tutele

Tutele, ritorsioni e sanzioni

Vietato penalizzare chi esercita i propri diritti (art. 12). Per le discriminazioni accertate si applica il Codice delle Pari Opportunità: cessazione della condotta e risarcimento del danno (art. 13).

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Testo ufficiale · artt. 12 e 13 D.Lgs 96/2026

Art. 12 — Tutela giudiziaria

1. Alle violazioni dei diritti derivanti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo III del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. I mezzi di tutela previsti dalle disposizioni richiamate al primo periodo possono essere attivati, su specifica delega, anche dai rappresentanti dei lavoratori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), dalle organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni che, per statuto o atto costitutivo, hanno un legittimo interesse a garantire la parità tra uomini e donne.

2. Si applica l’articolo 41-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 avverso ogni discriminazione consistente in un trattamento meno favorevole da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti per aver esercitato i diritti derivanti dal presente decreto.

Art. 13 — Adempimenti amministrativi e sanzioni

1. In caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in violazione del presente decreto, si applica l’articolo 41 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Monitoraggio e statistiche

Art. 14Vigilanza

Organismo di monitoraggio

Presso il Ministero del Lavoro: raccoglie e pubblica i dati, ne analizza le cause e riferisce alla Commissione europea (prima relazione entro il 7 giugno 2028).

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Testo ufficiale · art. 14 D.Lgs 96/2026

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un “organismo di monitoraggio” incaricato di monitorare e promuovere l’attuazione delle misure previste nel presente decreto. Ad esso sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

a) sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e i cittadini al fine di promuovere il principio della parità di retribuzione e il diritto alla trasparenza retributiva, anche affrontando la discriminazione intersezionale in relazione alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

b) analizzare le cause del divario retributivo di genere e mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparità retributive, anche avvalendosi del lavoro e degli strumenti di analisi dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE);

c) raccogliere i dati presentati dai datori di lavoro a norma dell’articolo 9, pubblicare tempestivamente i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del medesimo articolo 9, in modo facilmente accessibile e fruibile, consentendo un confronto agevole tra datori di lavoro, settori economici e regioni, e garantire che i dati dei quattro anni precedenti, ove disponibili, siano accessibili;

d) raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle retribuzioni a norma dell’articolo 10, comma 3;

e) aggregare i dati sul numero e sul tipo di reclami in materia di discriminazione retributiva presentati dinanzi alle autorità competenti, compresi gli organismi per la parità, e sui ricorsi presentati dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

2. L’organismo di monitoraggio elabora una relazione concernente i dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e la trasmette alla Commissione europea, in sede di prima applicazione, entro il 7 giugno 2028 e, successivamente, ogni due anni.

3. Entro il 7 giugno 2031, l’organismo di monitoraggio informa la Commissione europea in merito all’applicazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

4. Dell’organismo di monitoraggio fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché, in numero paritetico, delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base nazionale. Tra queste ultime, ai fini della pariteticità, viene conteggiata anche l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è affidata la presidenza dell’organismo. Ai componenti dell’organismo di monitoraggio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’organismo di monitoraggio e la nomina dei componenti, nonché le caratteristiche e le garanzie del trattamento di cui al comma 1, lettera c).

One best way
La trasparenza retributiva

La retribuzione non è più un segreto: ogni scelta su quanto e perché si paga deve poter essere spiegata con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.

Chi può documentare i propri criteri rispetta la legge, riduce il rischio di contenzioso e trasforma un obbligo in un vantaggio di reputazione. Chi non può, è esposto.

Ancora normativa: D.Lgs 96/2026, attuazione Direttiva (UE) 2023/970.

Value Streamla sequenza dell’adeguamento
Prima del 7 giu

Tutele già esistenti: Costituzione, Statuto dei Lavoratori, Codice pari opportunità.

7 giugno 2026

Obblighi di base in vigore per tutti, senza soglie.

Sei qui
Set / dic 2026

Attesi i decreti attuativi e gli atti di indirizzo ministeriali.

7 giugno 2027

Primo invio del divario per le aziende dai 150 dipendenti in su.

7 giugno 2031

Primo invio per le aziende da 100 a 149 dipendenti.

Glossarioi termini chiave, registro compensation & reward
Divario retributivo di genere
gender pay gap

La differenza tra il livello retributivo medio delle donne e quello degli uomini, espressa in percentuale sul livello medio maschile. La norma punta a renderlo misurabile e correggibile.

Stesso lavoro / lavoro di pari valore
equal / equivalent work

Le due basi di confronto dell’art. 4: mansioni identiche per livello e categoria, oppure mansioni diverse ma comparabili per competenze, responsabilità e condizioni.

Retribuzione vs livello retributivo
total compensationpay level

La retribuzione comprende tutto (base, variabili, benefit). Il livello retributivo è più ristretto: solo gli elementi fissi e continuativi. Sui superminimi e le voci individuali si attendono chiarimenti.

Valutazione congiunta delle retribuzioni
joint pay assessment

La procedura che scatta quando il divario per categoria supera il 5%, non è giustificato e non è corretto entro sei mesi: analisi e misure correttive con le parti sociali.

Clausola di segretezza salariale
pay secrecy clause

La pattuizione che vieta di comunicare la propria retribuzione. Con il D.Lgs 96/2026 è nulla e priva di effetti: la persona può sempre comunicare quanto guadagna.

Concetti chiave
  • 01La trasparenza è già legge

    Dal 7 giugno 2026 il D.Lgs 96/2026 è in vigore. Gli obblighi di base non hanno soglie: valgono anche per la piccola azienda.

  • 02Tre cose subito, le altre per fasce

    Annuncio trasparente, niente retribuzione pregressa, segretezza nulla: subito e per tutti. Il reporting del divario parte dai 100 dipendenti.

  • 03I criteri vanno documentati

    Ogni differenza retributiva deve poter essere spiegata con fattori oggettivi e neutri. In giudizio, dimostrarlo spetta all’azienda.

  • 04È un vantaggio, non solo un onere

    Chi arriva preparato riduce il rischio di contenzioso e ritorsioni e rafforza la propria reputazione di datore equo.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs 7 maggio 2026, n. 96, G.U. n. 125 del 1° giugno 2026, in vigore dal 7 giugno 2026.
  • Direttiva (UE) 2023/970 sulla parità retributiva e la trasparenza.
  • D.Lgs 96/2026, artt. 4, 5, 7 e 9 (definizioni, selezione, diritto di informazione, indicatori del divario).
  • D.Lgs 198/2006, art. 41 (Codice delle Pari Opportunità, apparato di tutela richiamato).

Domenico VecchiAutore di pay-transparency.it, prima risorsa italiana dedicata alla trasparenza retributiva.

Contenuto a scopo informativo, non costituisce consulenza legale o sindacale. pay-transparency.it non è una testata giornalistica registrata ai sensi della L. 47/1948. Le opinioni espresse sono dell’autore. Alcune definizioni e modalità operative attendono i decreti attuativi e gli atti di indirizzo ministeriali previsti tra settembre e dicembre 2026.

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