Cartello con claim ambientale in un parco urbano, immagine sul greenwashing
Dal 27 settembre 2026, i claim ambientali generici devono essere verificabili: la Direttiva (UE) 2024/825 e il D.Lgs. 30/2026 rafforzano la tutela contro il greenwashing.

ESG & lavoroGreenwashingD.Lgs. 30/2026

Greenwashing: cosa cambia dal 27 settembre 2026 per le imprese

Dalla Direttiva UE 2024/825 alla pratica aziendale: claim ambientali, etichette, documentazione e checklist per comunicare la sostenibilità con prove verificabili.

Salta alla checklist per imprese

In sintesi Il punto

Dal 27 settembre 2026, le imprese devono verificare con maggiore rigore i claim ambientali rivolti ai consumatori. Il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, vieta o limita dichiarazioni ambientali generiche, etichette non affidabili, promesse climatiche senza un piano credibile e neutralità climatica fondata soltanto sulla compensazione. Prima di pubblicare un messaggio “green”, l’azienda deve poterlo spiegare, documentare e difendere.

Perché il greenwashing è un problema di mercato

Il consumatore come agente di cambiamentoAsimmetria informativa

Ogni acquisto è una scelta. In economia, il consumatore è un vero e proprio agente di cambiamento: scegliendo una filiera che dichiara impegni etici e ambientali, sposta la domanda di mercato verso chi fa le cose bene. Il problema è che questa leva funziona solo se le informazioni sono vere. E qui nasce il greenwashing: quando i produttori dichiarano sostenibilità che non riescono a dimostrare, l’asimmetria informativa diventa un vero fallimento del mercato.

Le cifre europee53% vaghi, 40% senza prove

Le cifre europee che hanno spinto il legislatore sono indicative: il 53% delle asserzioni ambientali risulta vago o fraintendibile, e nel 40% dei casi non esiste alcuna evidenza scientifica a supporto del claim. A questo si aggiunge un mondo delle etichette e dei “bollini” poco disciplinato, con oltre 230 marchi mappati dall’Unione Europea. Il dato conta perché l’attenzione dei consumatori non è teorica: circa il 60% degli acquirenti in Italia e in Europa tiene conto della sostenibilità nel scegliere cosa comprare, e molti dichiarano di cambiare marca se scoprono che il prodotto non è amico dell’ambiente. (Dati Commissione europea, elaborati in sede di adozione della Direttiva (UE) 2024/825).

I numeri del greenwashing
Indicatore di mercato Dato / percentuale Impatto sul mercato e sui consumatori
Claim ambientali vaghi o fuorvianti 53% La maggioranza delle asserzioni sul mercato presenta formulazioni indefinite o fraintendibili.
Asserzioni prive di evidenze scientifiche 40% Quattro claim su dieci non dispongono di alcuna prova probatoria o supporto tecnico-scientifico.
Etichette e bollini mappati nell’UE Oltre 230 Giungla di marchi proprietari privi di terzietà, trasparenza e controllo indipendente.
Consumatori attenti alla sostenibilità ~60% Quota di acquirenti in Italia e UE che considera la sostenibilità un criterio guida d’acquisto.
Sfiducia e Penalty Box 68,5% Percentuale di consumatori disposta ad abbandonare un brand scoperto a fare greenwashing.

Direttiva UE 2024/825 e D.Lgs. 30/2026

La norma di riferimentoLe date che contano

La norma di riferimento è la Direttiva (UE) 2024/825, detta Empowering Consumers for the Green Transition, che l’Italia ha recepito con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 (Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024; D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30). Il decreto è in vigore dal 24 marzo 2026, ma le sue disposizioni diventano pienamente applicabili dal 27 settembre 2026: è questa la data che conta per chi deve pianificare ristampe, revisioni del sito e campagne (D.Lgs. 30/2026).

Un innesto nel Codice del ConsumoArtt. 18, 21, 22, 23, 48 e 49

Tecnicamente il decreto non crea un testo a sé, ma innesta nuovi divieti e obblighi direttamente nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), modificando in particolare gli articoli 18, 21, 22, 23, 48 e 49 (D.Lgs. 30/2026, artt. 18, 21, 22, 23, 48 e 49 Cod. Cons.). Vale la pena notare che il recepimento non è scontato: mentre l’Italia ha adottato il decreto, paesi come Francia e Spagna non lo hanno ancora fatto, esponendosi a procedure europee. E attenzione: il perimetro non è solo ambientale. La sostenibilità comunicata dalle aziende include anche gli aspetti sociali, e il decreto copre entrambi (Direttiva (UE) 2024/825).

Il quadro normativo
Atto normativo / riferimento Date e scadenze chiave Portata e ambito di applicazione
Direttiva (UE) 2024/825 Adozione: 28 febbraio 2024 Modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per la transizione verde.
D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 G.U.: 9 marzo 2026
In vigore: 24 marzo 2026
Applicabilità: 27 settembre 2026
Recepimento italiano. Nota: Francia e Spagna presentano ritardi e rischiano sanzioni UE.
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Modifiche dirette su artt. 18, 21, 22, 23, 48, 49 Integrazione di nuovi divieti e obblighi. Copre sostenibilità ambientale e sociale.
Codice Civile, art. 2598 Azione civile autonoma Azione risarcitoria dei concorrenti danneggiati da claim mendaci per concorrenza sleale.
Regolamento (UE) 2017/2394 Cooperazione UE Coordinamento transfrontaliero per l’applicazione delle sanzioni a tutela dei consumatori.

Asserzioni ambientali, claim generici ed etichette

Tre concetti chiaveLe nuove definizioni

Il decreto interviene in modo pesante sul vocabolario del Codice del Consumo. Tre concetti costruiscono gran parte dei test che le aziende dovranno fare prima di comunicare (D.Lgs. 30/2026, nuove definizioni nel Codice del Consumo):

  • Asserzione ambientale. Non è solo una frase: può essere un nome, un simbolo, uno o più elementi visivi che suggeriscono un beneficio ambientale o di impatto sociale (D.Lgs. 30/2026).
  • Asserzione ambientale generica. È quella in cui la specificazione non è chiara, né evidente nello stesso mezzo di comunicazione (D.Lgs. 30/2026).
  • Etichetta di sostenibilità. Quelli che impropriamente chiamiamo “bollini”: marchi di fiducia o di qualità ambientale e sociale, subordinati a sistemi di certificazione con requisiti di trasparenza, indipendenza e terzietà (D.Lgs. 30/2026).

Concetti legali e requisiti di conformità
Concetto legale Definizione normativa Requisito di conformità
Asserzione ambientale Testo, nome, simbolo o elemento visivo che suggerisce un beneficio ambientale o sociale. Ancoraggio a dati misurabili e valutazione dell’impressione complessiva.
Asserzione generica Dichiarazione ambientale vaga dove la specificazione non risulta chiara o evidente. Vietata se la specificazione non è fornita nello stesso mezzo di comunicazione.
Etichetta di sostenibilità Marchio di fiducia o bollino di qualità ambientale/sociale. Ammessa solo se gestita da sistemi certificati da terzi indipendenti o autorità.

Il test: chiaro, coerente, verificabile, difendibile

Quattro aggettiviIl nuovo approccio

Il modo più semplice per capire il nuovo approccio sono quattro aggettivi:

  • Chiaro: il consumatore medio deve capire il claim e anche i suoi limiti (artt. 21 e 22 Cod. Cons.).
  • Coerente: lo stesso messaggio deve reggere sul sito, sul packaging, sugli advertising e sulle schede prodotto.
  • Verificabile: esiste una prova documentale, dei dati, delle fonti, una metodica (art. 23 Cod. Cons., supporto probatorio).
  • Difendibile: marketing e funzione legale sanno spiegare perché quel claim è stato approvato.

L’impressione complessivaIl consumatore medio

Fino a ieri si poteva “affermare a cuor leggero”. Oggi il decreto impone una governance sui messaggi ambientali e sociali (D.Lgs. 30/2026). Le FAQ di chiarimento uscite a giugno aggiungono un’indicazione chiave: guardare non solo le parole, ma l’impressione complessiva che si forma il consumatore medio leggendo l’asserzione (Direttiva (UE) 2024/825, consumatore medio).

Esempio pratico. “Rispettoso del pianeta” su un packaging con foglie verdi e colori naturalistici: nessuna parola vietata, eppure il consumatore percepisce un beneficio ambientale complessivo. Lo stesso per “più buono per te, più buono per il pianeta”: il green non compare, ma il secondo pezzo è chiaramente un messaggio ambientale. Il test da porsi ogni volta: il consumatore medio potrebbe pensare che il beneficio riguardi solo il prodotto, il packaging, il processo produttivo o l’intera impresa? Più ampia è la percezione, più ampio è il rischio (Direttiva (UE) 2024/825).

I quattro pilastri del test
Pilastro Significato operativo Esempio / applicazione
Chiaro Comprensibilità immediata del messaggio e dei suoi reali limiti. Spiegare se il beneficio riguarda il prodotto, il packaging o il processo.
Coerente Uniformità assoluta su tutti i canali d’impresa. Identico grado di precisione tra sito, packaging, social e schede B2B.
Verificabile Presenza di prove documentali e scientifiche preventive. Disponibilità di analisi LCA, report tecnici o certificazioni prima della campagna.
Difendibile Capacità della governance interna di motivare il claim. I team Marketing, Legal e R&D sanno difendere la scelta in sede di audit AGCM.

La regola dello stesso mezzo di comunicazione

Un punto sottovalutatoSostanziazione sullo stesso mezzo

È uno dei punti più sottovalutati. Se il claim è generico, la specificazione va resa nello stesso mezzo di comunicazione in cui appare il claim (D.Lgs. 30/2026, obbligo di sostanziazione “sullo stesso mezzo di comunicazione”).

Esempio pratico. Se dico che la penna è fatta al 70% con plastica riciclata sul sito internet, la specifica e l’evidenza (una certificazione a supporto) devo ritrovarle sul sito internet, non in una brochure informativa separata.

Le pratiche vietate

La black list dell’art. 23Ingannevoli per sé

Il decreto inserisce nella black list dell’articolo 23 condotte considerate ingannevoli per sé: l’AGCM non deve provare che il consumatore sia stato effettivamente ingannato, basta accertare la condotta (art. 23 Cod. Cons., come modificato dal D.Lgs. 30/2026). Le principali, con esempi concreti:

1. Claim genericiArt. 23 Cod. Cons.

“Eco-friendly”, “green”, “amico del pianeta”, “naturalmente sostenibile”: dicono tantissimo, spiegano pochissimo (art. 23 Cod. Cons.). Caso borderline: il claim “packaging sostenibile” quando l’unico dato disponibile è il 20% di plastica in meno rispetto al 2024. Il claim è più ampio dell’evidenza reale, e serve una riscrittura.

2. Estendere il beneficio a tutto il prodottoAnche i claim sociali

“100% riciclabile” quando in realtà è riciclabile solo il tappo: il consumatore attribuisce erroneamente la caratteristica all’intera penna. Lo stesso vale per i claim sociali: “prodotto secondo criteri etici” sottende una mappatura completa della filiera, che è molto complicato avere. Il consumatore legge “etico” come una garanzia sull’intera filiera quando magari l’azienda ne conosce solo alcuni fornitori.

3. Bollini autoprodottiSolo certificazioni terze

Un badge creato internamente, “scelta green” con una foglia, “eccellenza nella sostenibilità 2026”: funzionano come scorciatoie cognitive e fanno credere a una verifica che non c’è stata. Le FAQ di giugno chiariscono che uno schema certificativo deve avere criteri di trasparenza e monitoraggio oggettivi da parte di soggetti terzi indipendenti (art. 23 Cod. Cons.: solo etichette basate su sistemi di certificazione riconosciuti o istituiti da autorità pubbliche). La domanda da porsi: il consumatore sta vedendo un messaggio proprietario dell’azienda oppure crede di vedere una certificazione fatta da un terzo indipendente?

4. Compensazione delle emissioniLa linea rossa

Qui c’è “una vera e propria linea rossa” (art. 23 Cod. Cons.: vietato basare la neutralità climatica esclusivamente sulla compensazione). Dire “questo volo è carbon neutral” perché la compagnia finanzia progetti di riforestazione è vietato: non si può trasformare l’acquisto di carbon credits in una dichiarazione di neutralità climatica, ignorando l’offsetting. Cosa si può fare: comunicare l’abbattimento reale delle emissioni, e dichiarare separatamente la parte compensata, così è chiaro quanto si è ridotto davvero e quanto si va a compensare.

5. Confronti vaghiArt. 22 Cod. Cons.

“30% in meno di CO2 rispetto ai competitor” sembra precisa perché c’è un numero, ma non esplicita benchmark, metriche e metodo di raffronto. Va sempre indicato su quale benchmark si confronta e qual è la sua scientificità (art. 22 Cod. Cons.: omissione del metodo di raffronto).

6. Promesse senza pianoArt. 21 Cod. Cons.

“Zero emissioni entro il 2030” non è accettabile come messaggio se a monte non c’è un piano d’azione: vanno resi pubblici il percorso, le scadenze, le metriche e le risorse allocate (art. 21 Cod. Cons.: impegni chiari, oggettivi, verificabili, con piano di attuazione e scadenze precise).

7. Greenhushing e omissioniArt. 22 Cod. Cons.

Omettere un’informativa può essere essa stessa un’omissione ingannevole (art. 22 Cod. Cons.). E non si nasconde un grande impatto negativo enfatizzando un piccolo vantaggio green: meglio essere onesti sui propri limiti. Presentarsi come perfetti è poco credibile; ammettere una criticità e dire come si pensa di migliorare funziona meglio anche a livello reputazionale.

Le sette pratiche vietate e come agire
Pratica vietata (black list) Perché è ingannevole Soluzione conforme (come agire)
1. Claim generici Dicono molto ma non spiegano nulla (es. “eco-friendly”). Usare solo asserzioni specifiche e quantificate (es. “-30% plastica”).
2. Estensione del beneficio Far passare per verde l’intero prodotto se riguarda solo un dettaglio. Perimetrare con precisione (es. “imballaggio esterno 100% riciclabile”).
3. Bollini autoprodotti Simulano verifiche esterne mai avvenute tramite loghi proprietari. Utilizzare solo marchi gestiti da enti terzi indipendenti o autorità.
4. Compensazione (offsetting) Dichiarare “Carbon Neutral” un prodotto solo acquistando crediti. LINEA ROSSA VIETATA: comunicare riduzioni interne e separare i crediti.
5. Confronti vaghi Dire “Inquina il 30% in meno” senza esplicitare il benchmark. Esplicitare benchmark, metrica, metodo scientifico e fonte dei dati.
6. Promesse senza piano Slogan futuri (“Zero emissioni 2030”) privi di risorse e roadmap. Pubblicare piani con scadenze, metriche e budget approvati.
7. Greenhushing / omissioni Nascondere impatti negativi rilevanti per esaltare un dettaglio green. Onestà sui propri limiti attuali e trasparenza sulle criticità.

Durabilità, riparabilità e obblighi informativi

Garanzie, durata, riparabilitàArtt. 48 e 49 Cod. Cons.

Il decreto introduce obblighi informativi su garanzie, durata, grado di riparabilità, aggiornamenti software e servizi post-vendita (artt. 48 e 49 Cod. Cons., come modificati dal D.Lgs. 30/2026). Dire “è riparabile” senza spiegare il grado di riparabilità e i vincoli sui ricambi crea aspettative eccessive sul consumatore. Anche gli aggiornamenti software entrano nel perimetro: una bilancia elettronica diventata inutilizzabile perché l’app non è più aggiornata è l’esempio concreto di come la durata percepita possa divergere dalla realtà.

Obblighi informativi e requisiti di trasparenza
Ambito informativo Rischio di ingannevolezza Requisito di trasparenza
Grado di riparabilità Dichiarare il prodotto “riparabile” senza dettagli sui ricambi. Fornire informazioni chiare su tempi, costi e disponibilità pezzi.
Aggiornamenti software Prodotti inutilizzabili per blocco software dell’app collegata. Trasparenza sulla durata minima garantita del supporto software.
Garanzie e post-vendita Omettere i limiti della garanzia commerciale o di durata. Specificare con esattezza estensione, condizioni e centri assistenza.

Esempi di claim corretti e claim a rischio

Il confronto che riassume tuttoSbagliato e corretto

Sbagliato: “Il nostro packaging è 100% ecologico e rispetta il pianeta.” Indeterminato, non si sa cosa significhi (claim generico, art. 23 Cod. Cons.).

Corretto: “Abbiamo ridotto del 35% l’uso di plastica nel packaging della linea X, sostituendola con materiale riciclato tracciabile secondo la certificazione Y.” Perimetro definito, dato quantitativo, certificazione verificabile (art. 23 Cod. Cons.: specificità e supporto probatorio).

Altro esempio, sulla trasparenza nei limiti: “Oggi il 60% dei nostri scarti viene recuperato. Il nostro obiettivo strategico entro il 2028 è raggiungere l’80% attraverso questi tre interventi sui processi produttivi.” Nessuna pretesa di perfezione, ma un percorso documentato.

Formulazioni a confronto
Formulazione errata / a rischio Formulazione corretta / conforme Analisi del valore aggiunto
“Packaging 100% ecologico e amico del pianeta.” “Ridotto del 35% l’uso di plastica nel packaging della linea X, con materiale riciclato certificato Y.” Definisce il perimetro (linea X), il dato quantitativo (-35%) e la certificazione.
“Azienda a impatto zero per il clima.” “Nel 2025 emissioni ridotte del 15% (Scope 1 e 2). Emissioni residue compensate col progetto Z.” Separa l’abbattimento reale dalla compensazione ed elimina la finta perfezione.

Sanzioni, controlli e rischi d’impresa

La vigilanza dell’AGCMDa 5.000 euro a 10 milioni

La vigilanza spetta all’AGCM, che può muoversi autonomamente o su segnalazioni di consumatori e associazioni (art. 27 Cod. Cons.; Reg. (UE) 2017/2394). Le sanzioni amministrative vanno da 5.000 euro fino a 10 milioni, e possono raggiungere il 4% del fatturato annuo nei casi di infrazioni diffuse o a dimensione unionale; l’Autorità può anche ordinare la cessazione immediata della pratica e sospendere in via cautelare le comunicazioni (art. 27, comma 9, Cod. Cons.). A ciò si aggiunge il fronte civilistico: il concorrente danneggiato può agire per concorrenza sleale, in binario autonomo e cumulabile rispetto alla procedura AGCM (art. 2598 c.c.).

Il rischio che non si misura in euroReputazione, filiere, talenti

Ma il rischio economico non è il peggiore. Un caso di greenwashing intacca la reputazione del brand, allontana i clienti in B2C e può portare all’esclusione dalle filiere B2B: molte aziende non soggette a obblighi di rendicontazione forniscono comunque a capi filiera che lo sono, che hanno bisogno di fornitori affidabili. E sul fronte employer branding, i candidati migliori scelgono anche in base alla responsabilità ambientale dimostrata.

Profili di rischio
Profilo di rischio Entità della sanzione / impatto Conseguenza d’impresa
Sanzioni AGCM Da 5.000 € a 10 milioni € (fino al 4% del fatturato) Cessazione immediata e sospensione cautelare delle vendite.
Concorrenza sleale Azione civile ex art. 2598 c.c. Risarcimento danni promosso dai competitor per pratica commerciale scorretta.
Filiere B2B Estromissione dagli albi fornitori Grandi capofiliera CSRD eliminano fornitori a rischio greenwashing.
Rating ESG / creditizio Peggioramento del profilo di rischio bancario Difficoltà d’accesso al credito e perdita di tassi agevolati.
Employer branding Fuga di talenti e perdita di attrattività I candidati qualificati rifiutano aziende sanzionate per falso ambientalismo.

Cosa fare concretamente: tre mosse da subito

1. Check dell’AS ISMappare ogni dichiarazione

Mappa ed estrapola ogni dichiarazione ambientale da sito, cataloghi, packaging e social. Chiediti: abbiamo un dato, un report o una certificazione pronta? Elimina subito gli aggettivi generici.

2. Team di validazioneAprire i comparti stagni

Mettere insieme marketing (o agenzia), reparto tecnico, qualità o ricerca e sviluppo, più un consulente ferrato in materia, perché i messaggi siano approvati non solo da chi li crea ma da chi ha i dati in mano. In pratica: aprire i comparti stagni. La maggior parte dei casi di greenwashing, peraltro, nasce da leggerezza organizzativa e non da intenzioni dolose.

3. Progetto pilotaPartire da un caso solido

Non rivoluzionare l’azienda da domani: partire da una cosa piccola di cui si hanno già dati solidi, applicare le regole (perimetro, stato attuale, dato misurato, obiettivi e modalità) e usare il caso come simulazione da scalare al resto dell’azienda.

Il presidio vale anche in difesaArt. 27 Cod. Cons.

Un dettaglio importante: questo presidio documentato vale anche in difesa. Se l’AGCM apre un’istruttoria, verrà valutato se l’azienda si è adoperata per analizzare le proprie asserzioni, assegnando livelli di rischiosità e verificando ex ante (non ex post) ogni comunicazione, con registro delle verifiche. Far vedere di essersi posti le domande giuste è un fattore di mitigazione imprescindibile (art. 27 Cod. Cons.).

Il piano d’azione in tre fasi
Fase del piano d’azione Attività e domande chiave Obiettivo e mitigazione
1. Audit dell’AS IS Estrapolare tutti i claim. Domanda: “Abbiamo il report tecnico o la certificazione pronta?” Eliminare aggettivi generici e creare il registro di verifica ex ante.
2. Team multidisciplinare Presidio obbligatorio: Marketing + Tecnico/Qualità/R&D + Consulente ESG. Superare la silos-mentality ed evitare errori da leggerezza.
3. Progetto pilota Scegliere una linea con dati solidi: applicare perimetro, metriche e roadmap. Creare un caso studio interno riproducibile e scalabile.

Checklist greenwashing per imprese

10 controlli prima di pubblicare un claim ambientale

  1. Il claim identifica con precisione prodotto, servizio, imballaggio o processo cui si riferisce.
  2. Il beneficio ambientale è specifico, misurabile e non usa formule generiche non spiegate.
  3. Dati tecnici, test, analisi o certificazioni sono disponibili prima della pubblicazione.
  4. La prova e le specificazioni sono accessibili nello stesso mezzo di comunicazione del claim.
  5. Il messaggio non estende all’intero prodotto o all’intera impresa un vantaggio limitato a una parte.
  6. Eventuali etichette o bollini si basano su un sistema di certificazione indipendente o su un’autorità pubblica.
  7. Le dichiarazioni climatiche distinguono riduzioni effettive delle emissioni e compensazione.
  8. Gli obiettivi ambientali futuri hanno piano, scadenze, metriche, risorse e responsabilità definite.
  9. Sito, packaging, pubblicità, social, cataloghi e materiali B2B comunicano il claim in modo coerente.
  10. Marketing, funzione tecnica/qualità e presidio legale hanno validato il claim e archiviato le prove.

Comunicare la sostenibilità con prove verificabili

Il rischio opposto: il greenhushingTacere è un errore strategico

C’è anche il rischio opposto al greenwashing: il greenhushing, cioè tacere per paura della sanzione. È un errore strategico, perché non comunicare una cosa fatta bene significa perdere una leva di differenziazione. La comunicazione precisa e basata sui dati, invece, distingue l’azienda dai messaggi vacui del mercato, rafforza la credibilità anche verso il sistema creditizio (le banche chiedono ormai rating ESG perché la sostenibilità è indice di resilienza) e trasforma la vendita in una relazione di fiducia.

Fare bene e farlo sapereDal 27 settembre 2026 è legge

La sintesi migliore resta una vecchia definizione di comunicazione: “fare bene e farlo sapere”. La seconda cosa non può esistere senza la prima. Se l’azienda si comporta bene, non deve avere timore di comunicarlo; basta che i messaggi siano supportati da fatti e dati. Dal 27 settembre 2026, peraltro, non è più solo buon senso: è legge (D.Lgs. 30/2026).

Fonti normative e istituzionali

FAQ sul greenwashing: domande frequenti per le imprese

Le risposte in breve

Da quando si applicano le nuove regole sul greenwashing in Italia?

+

Le nuove regole italiane contro il greenwashing si applicano dal 27 settembre 2026. Il D.Lgs. 30/2026 recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e rafforza i divieti su claim ambientali generici, etichette di sostenibilità non affidabili e promesse climatiche non supportate da prove.

Approfondisci nella sezione Direttiva (UE) 2024/825 e D.Lgs. 30/2026.

Quali claim ambientali sono vietati dal 27 settembre 2026?

+

Sono vietati o ad alto rischio i claim ambientali generici privi di una specificazione chiara e verificabile, le etichette che simulano certificazioni indipendenti, le promesse ambientali senza un piano concreto e i messaggi di neutralità climatica basati esclusivamente sulla compensazione delle emissioni.

Vedi anche la sezione Le pratiche vietate.

Si può usare la parola “green” nella pubblicità?

+

La parola “green” può essere usata solo se il messaggio è specifico, comprensibile e dimostrabile. Se il claim non chiarisce nello stesso mezzo di comunicazione quale beneficio ambientale riguarda, come viene misurato e a quale prodotto o attività si riferisce, può risultare ingannevole.

Approfondisci nella sezione La regola dello stesso mezzo di comunicazione.

Quando un’etichetta di sostenibilità è ammessa?

+

Un’etichetta di sostenibilità è ammessa quando si basa su un sistema di certificazione trasparente, verificabile e gestito da un soggetto terzo indipendente o da un’autorità pubblica. Un bollino creato dall’impresa per presentare un prodotto come “verde” può invece indurre il consumatore in errore.

Vedi anche la sezione Le pratiche vietate.

Si può dichiarare un prodotto o un’impresa “carbon neutral”?

+

Non è consentito dichiarare un prodotto o un’impresa “carbon neutral” quando la pretesa neutralità dipende esclusivamente dalla compensazione delle emissioni. La comunicazione deve distinguere le riduzioni reali delle emissioni dalle emissioni residue compensate, evitando di presentare l’offsetting come azzeramento dell’impatto climatico.

Vedi anche la sezione Le pratiche vietate.

Quali sanzioni si rischiano per greenwashing?

+

Per greenwashing l’AGCM può ordinare la cessazione della pratica, adottare misure cautelari e applicare le sanzioni previste dal Codice del consumo. Oltre al rischio amministrativo, l’impresa può subire danni reputazionali, contestazioni di concorrenza sleale e criticità nei rapporti con clienti, fornitori e filiere.

Approfondisci nella sezione Sanzioni, controlli e rischi d’impresa.

Cosa deve verificare un’azienda prima di pubblicare un claim ambientale?

+

Prima di pubblicare un claim ambientale, l’impresa deve verificare dieci elementi: l’oggetto del claim, il dato ambientale, le prove disponibili, il mezzo di comunicazione, la coerenza tra canali, il perimetro del beneficio, l’affidabilità delle etichette, le emissioni, gli obiettivi futuri e la validazione interna.

  1. L’oggetto del claim: prodotto, servizio, imballaggio o processo cui si riferisce.
  2. Il dato ambientale: specifico, misurabile, senza formule generiche non spiegate.
  3. Le prove disponibili: dati tecnici, test, analisi o certificazioni pronti prima della pubblicazione.
  4. Il mezzo di comunicazione: prova e specificazioni accessibili nello stesso mezzo del claim.
  5. Il perimetro del beneficio: nessuna estensione all’intero prodotto o all’intera impresa di un vantaggio parziale.
  6. L’affidabilità delle etichette: sistema di certificazione indipendente o autorità pubblica.
  7. Le emissioni: riduzioni effettive distinte dalla compensazione.
  8. Gli obiettivi futuri: piano, scadenze, metriche, risorse e responsabilità definite.
  9. La coerenza tra canali: sito, packaging, pubblicità, social, cataloghi e materiali B2B.
  10. La validazione interna: marketing, funzione tecnica/qualità e presidio legale, con prove archiviate.

Consulta la checklist completa sul greenwashing per imprese.

Quali parole evitare nei claim ambientali?

+

Non esiste un elenco assoluto di parole sempre vietate, ma espressioni come “green”, “eco”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente”, “a impatto zero” o “carbon neutral” sono rischiose se usate senza una spiegazione precisa, un perimetro chiaro e prove verificabili. Il problema non è la parola isolata, ma l’impressione complessiva creata nel consumatore.

Vedi anche la sezione Asserzioni ambientali, claim generici ed etichette.

Come scrivere un claim ambientale conforme?

+

Un claim ambientale conforme dovrebbe indicare il beneficio concreto, l’oggetto cui si riferisce, il dato o metodo di misurazione, il confronto usato se presente e la fonte della prova. Per esempio: “Ridotto del 35% l’uso di plastica nel packaging della linea X rispetto al 2024, con materiale riciclato certificato Y”.

Di seguito una tabella con esempi di formulazioni a rischio e formulazioni più verificabili.

Esempi di claim ambientali: formulazioni a rischio e formulazioni più verificabili

Claim a rischio Perché è a rischio Formulazione più verificabile
Packaging ecologico Non chiarisce quale caratteristica sia migliorata. Ridotto del 35% l’uso di plastica nel packaging della linea X rispetto al 2024.
Azienda carbon neutral Può fondarsi soltanto su compensazioni. Nel 2025 abbiamo ridotto del 15% le emissioni Scope 1 e 2; le emissioni residue sono compensate con il progetto Z.
Prodotto 100% riciclabile Può riguardare solo una parte del prodotto. Imballaggio esterno riciclabile secondo le indicazioni di raccolta differenziata locali.
-30% CO₂ rispetto ai concorrenti Manca benchmark e metodo di confronto. -30% di CO₂ rispetto al modello X del 2024, secondo metodologia Y.

Glossario essenziale

Greenwashing
Pratica commerciale che attribuisce a prodotti, servizi o imprese benefici ambientali non dimostrati, vaghi, eccessivi o fuorvianti.
Greenhushing
Scelta di omettere o ridurre la comunicazione dei risultati di sostenibilità per timore di contestazioni; non elimina il bisogno di una comunicazione precisa, documentata e proporzionata.
Asserzione ambientale
Qualsiasi messaggio, testo, nome, simbolo o elemento visivo che suggerisce un beneficio ambientale o sociale.
Asserzione ambientale generica
Dichiarazione ampia, come “eco”, “verde” o “amico dell’ambiente”, che non chiarisce nello stesso mezzo di comunicazione il beneficio specifico a cui si riferisce.
Etichetta di sostenibilità
Marchio, bollino o segno che comunica caratteristiche ambientali o sociali e che deve fondarsi su criteri trasparenti, controllabili e indipendenti.

Autore e aggiornamento

Domenico Vecchi

A cura di Domenico Vecchi

HR Director ed esperto di trasparenza retributiva, organizzazione e compensation. Fonti normative verificate: Direttiva (UE) 2024/825, D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 e Codice del consumo.

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Pay Equity Pact, Equity at Work
Il nostro impegno con il Pay Equity Pact

Guidare l’organizzazione verso la parità salariale non è un mero adempimento normativo, ma la scelta di Governance che certifica il valore della Vostra impresa e ne disegna il futuro: l’adesione al Pay Equity Pact consolida l’equità come il Vostro più solido pilastro di sostenibilità sociale.

Domenico Vecchi. Scopri il Pay Equity Pact: cinque principi, nessuna quota di adesione, nessuna certificazione formale.