Trasparenza retributiva·Il colloquio · Art. 5 D.Lgs 96/2026
Colloquio di lavoro: le domande vietate e quelle consentite dal 7 giugno
Dal 7 giugno 2026 il colloquio di selezione cambia copione: la storia salariale di chi si candida esce dalla trattativa, le domande sulla professionalità restano. La guida per hiring manager e recruiter.
- Vietato chiedere la retribuzione attuale o passata, in ogni forma e anche tramite chi conduce la selezione per conto dell’azienda.
- Consentite le domande sulla professionalità: responsabilità, competenze, mansioni, autonomia.
- La fascia retributiva della posizione va comunicata comunque prima del colloquio, se non era già nell’annuncio.
- Le aspettative retributive: chiederle non è espressamente vietato, ma è sconsigliato. L’offerta deve già essere definita su criteri oggettivi.
I · Il copione che cambia
cosa esce e cosa resta nel colloquio«Ai candidati ad un impiego non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro». Il divieto copre:
- la retribuzione del rapporto di lavoro in essere;
- le retribuzioni dei rapporti cessati;
- ogni informazione idonea a ricostruire il trattamento economico percepito.
Vale anche per interposta persona. Il divieto opera in senso sostanziale, non formale: copre anche l’acquisizione indiretta tramite società di selezione, head hunter e agenzie che conducono i colloqui su mandato dell’azienda (Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 3/2026).
Restano legittimamente acquisibili tutte le informazioni che servono a valutare l’idoneità professionale:
- il percorso professionale;
- le esperienze lavorative maturate;
- le competenze possedute;
- le responsabilità esercitate;
- le mansioni svolte;
- il livello di autonomia professionale.
Il limite di scopo: questi elementi valutano l’idoneità rispetto alla posizione, non possono diventare lo strumento per ricostruire la storia retributiva.
II · Le domande alla prova
il test pratico per chi conduce i colloqui- ✕ Non consentita: «Qual è la sua attuale RAL?»
- ✕ Non consentita: «Quanto percepiva presso il precedente datore di lavoro?»
- ✓ Consentita: «Quali responsabilità gestiva nel precedente incarico?»
- ✓ Consentita: «Qual era il livello di autonomia nella gestione delle attività?»
Il criterio per orientarsi: la domanda valuta la professionalità della persona o serve a ricostruirne la storia salariale? Solo la prima è legittima.
Non esiste un divieto espresso sulla richiesta delle aspettative retributive («Quanto vorrebbe guadagnare?»). È però consigliabile evitarla: l’impresa deve già offrire un pacchetto retributivo definito, costruito su criteri oggettivi e neutri, e la domanda rischia di riaprire dalla finestra la trattativa fondata sulla storia salariale che la norma ha chiuso dalla porta.
III · La trasparenza attiva
cosa deve fare l’azienda prima del colloquioIl colloquio conforme non è solo assenza di domande vietate: è anche trasparenza attiva. La retribuzione iniziale o la fascia va resa conoscibile prima che la trattativa economica si sviluppi, così che la persona partecipi in modo informato. La sede naturale è l’annuncio; in ogni caso la comunicazione deve precedere la conclusione della selezione.
Esempio conforme (dalla prassi): un’azienda pubblica un annuncio senza importo esatto ma comunica al candidato, prima del colloquio finale, che la posizione prevede una retribuzione annua lorda tra 35.000 e 40.000 euro. Condotta compatibile: l’informazione arriva prima della conclusione della trattativa. Alla costituzione del rapporto resta dovuta l’informativa ex art. 1, D.Lgs 152/1997.
«Al colloquio si valuta il contributo futuro, non si indaga il passato salariale.»
La norma non ingessa il colloquio né vieta di parlare di denaro: chiede che il denaro in discussione sia quello della posizione offerta, dichiarato su criteri oggettivi, non quello della carriera passata di chi si candida.
La vera domanda non è quanto guadagna oggi la persona. È se saprà generare il valore che la posizione richiede.
Art. 5, D.Lgs 96/2026, in attuazione dell’art. 5 della Direttiva (UE) 2023/970.
Value Stream
la sequenza del colloquio conformeFascia retributiva e CCNL comunicati nell’annuncio o comunque prima del colloquio.
Domande sulla professionalità: responsabilità, competenze, autonomia. Nessuna indagine sulla storia salariale.
Coerente con la fascia annunciata; eventuali scostamenti motivati con criteri oggettivi e documentati.
Informativa di assunzione con la retribuzione concordata, ex art. 1, D.Lgs 152/1997.
Il colloquio è il punto di massimo rischio operativo della fase preassuntiva: una sola domanda sbagliata di un hiring manager espone l’azienda, anche quando annunci e processi sono già conformi. La priorità è formare chi conduce le selezioni e riscrivere le tracce di intervista, in coerenza con il piano d’azione sul recruiting.
Riferimenti
- D.Lgs 7 maggio 2026, n. 96, art. 5, in vigore dal 7 giugno 2026.
- Direttiva (UE) 2023/970, art. 5, trasparenza retributiva prima dell’assunzione.
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 5 giugno 2026, n. 3.
- D.Lgs 26 maggio 1997, n. 152, art. 1, come modificato dal D.Lgs 27 giugno 2022, n. 104.
Pay Transparency · Progetto editoriale indipendente a cura di Domenico Vecchi · Art. 5, D.Lgs 96/2026
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