Da art. 119 CEE a art. 157 TFUE – La parità di retribuzione nel diritto europeo

Parità e trasparenza·Il diritto primario UE · art. 157 TFUE

Da art. 119 CEE a art. 157 TFUE

La parità di retribuzione tra donne e uomini è nel diritto europeo fin dal 1957: la stessa norma sopravvive a tre trattati e a settant’anni, cambiando solo numero. Il testo ufficiale dell’articolo 157 del TFUE e, a confronto, l’originario articolo 119 del Trattato di Roma.

Il testo ufficiale · diritto primario dell’Unione europea

Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro entra nel diritto europeo con il Trattato di Roma, firmato nel 1957 ed entrato in vigore nel 1958: è l’articolo 119 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Non nasce come principio sociale astratto, ma come regola di concorrenza: evitare che i Paesi con minori tutele per il lavoro femminile avessero un vantaggio competitivo.

Quella stessa norma cambia numero due volte, senza cambiare sostanza: con il Trattato di Amsterdam (1997) diventa l’articolo 141 del TCE; con il Trattato di Lisbona (in vigore dal 2009) diventa l’articolo 157 del TFUE, che è il testo vigente. È da questo articolo che discendono la Direttiva 2006/54/CE, la Direttiva (UE) 2023/970 e il D.Lgs 96/2026.

Una precisazione che conta. Si legge spesso «articolo 157 del Trattato di Roma del 1957»: è un errore. Nel 1957 l’articolo era il 119; il numero 157 è la rinumerazione di Lisbona, del 2009. La stessa disposizione, tre trattati, settant’anni.

Diritto vigente

L’articolo di oggi

Art. 157 TFUEex art. 141 TCE · Titolo X, Politica sociale

Parità di retribuzione

Ogni Stato assicura la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È la base di diritto primario di tutta la disciplina europea sulla parità salariale, con effetto diretto negli ordinamenti nazionali.

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Testo ufficiale · art. 157 TFUE (versione consolidata)

1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

L’origine

Come era scritto nel 1957

Art. 119 CEETrattato di Roma, 1957 · testo originario

La prima formulazione

La norma fondativa europea, com’era nel Trattato che istituisce la CEE: parità di retribuzione «per uno stesso lavoro». Il «lavoro di pari valore» sarà aggiunto solo più tardi.

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Testo ufficiale · art. 119 del Trattato CEE, 1957

Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

Nota: il testo originario del 1957 è pubblicato in Gazzetta ufficiale in maiuscolo; qui è reso in forma corrente per la lettura, senza modifiche al contenuto.

La catena · settant’anni, una sola norma

1948Costituzione italiana, art. 37: a parità di lavoro, le stesse retribuzioni.
1957 — Trattato di Roma, art. 119 CEE: la parità retributiva entra nel diritto europeo.
1997 — Trattato di Amsterdam: diventa art. 141 TCE, con l’aggiunta del «lavoro di pari valore».
2006Direttiva 2006/54/CE: rifusione del quadro sulla parità di trattamento.
2009 — Trattato di Lisbona: diventa art. 157 TFUE, il testo vigente.
2023Direttiva (UE) 2023/970: la trasparenza retributiva.
2026D.Lgs 96/2026: il recepimento italiano.

Settant’anni di norme, e un divario che resta: il gender pay gap italiano è ancora del 5,3% orario non corretto. I dati, indice per indice, nella pagina I dati che non possiamo ignorare.

Fonti ufficiali e documenti

Nota dell’autore. Il testo degli articoli riprodotto in questa pagina è quello ufficiale pubblicato su EUR-Lex (art. 157 TFUE, versione consolidata; art. 119 del Trattato CEE, testo del 1957). Il testo del 1957 è reso in forma corrente per agevolare la lettura, senza modifiche al contenuto. Le evidenziazioni, i titoli divulgativi e le sintesi sono redazionali. Per ogni uso professionale fa fede esclusivamente la fonte ufficiale.

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Le analisi e le opinioni qui espresse sono punti di vista personali dell’autore, con finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituiscono parere legale. Per supporto: domenico.vecchi@pay-transparency.it o via WhatsApp.

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